L’articolo 12 della legge 162/2014 ha introdotto l’istituto dell’accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili delmatrimonio davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
SI tratta di una novità per il nostro ordinamento che ha previsto la possibilità per i coniugi di chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di formalizzare un atto, contenente condizione concordate, con la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Per questa procedura non occorre l’assistenza di un avvocato che, in ogni caso, potrà essere utile nella fase di mediazione famigliare precedente.
Tuttavia, mancando in questa procedura la figura del Giudice cui è affidato il compito di valutare le scelte dei coniugi, sono state previste alcune importanti limitazioni.
La competenza territoriale è del Comune dove i coniugi, almeno uno, siano residenti, oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili. I coniugi non devono avere figli minori (comuni) o maggiorenni incapaci o con grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104, oppure non ancora autosufficienti.
Il costo fisso è di 16 Euro.
Le procedure operative ed i riferimenti possono cambiare in base all’organizzazione del singolo Comune.
Le indicazioni fornite sono indicative e in nessun caso potranno comportare responsabilità per lo Studio Legale